Onorevoli Colleghi! - La legge 24 dicembre 2003, n. 363, fu a suo tempo approvata sia per disciplinare meglio l'attività sciistica, divenuta ormai uno sport di massa, al fine soprattutto di contenere e ridurre gli infortuni e gli incidenti sulla neve, sia e soprattutto per dare un sostegno economico ai gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci nonché alle attività economiche nei centri di montagna legati agli sport e alle pratiche sportive sulla neve.
      Alla luce dell'esperienza applicativa di questi anni è necessario apportare modifiche alla legge, anche per aggiornarla prendendo in considerazione alcune pratiche sportive e parasportive che si sono sviluppate in questi anni, quali lo sci estremo nelle forme del freeride e del telemark, e pratiche più di massa, quali le racchette da neve e il nordic walking.
      Ma la motivazione maggiore della presente iniziativa legislativa è senza dubbio rappresentata dalla necessità di dare un sostegno economico ai tanti gestori delle piste da sci e degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, nonché alle attività economiche connesse con gli sport invernali, che sono stati duramente colpiti dall'andamento climatico fortemente anomalo dell'inverno 2006-2007.
      La siccità invernale che si è protratta fino a tutto il corrente mese di gennaio, ha compromesso irrimediabilmente oltre la metà della stagione sciistica 2006-2007, e ciò ha provocato danni economici gravissimi per l'economia delle zone di alta e media montagna che si fonda largamente sui proventi del turismo invernale legato alla pratica dello sci e delle altre attività parasportive sulla neve.

 

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      È per questo motivo che proponiamo la concessione di un contributo straordinario per l'anno 2007 in favore e a sostegno delle attività economiche legate agli sport sciistici, contributo che per gli anni successivi dovrà essere quantificato in sede di legge finanziaria.
      L'articolo 1 prevede l'estensione delle norme di sicurezza stabilite dalla legge n. 363 del 2003 anche agli sport assimilati agli sport invernali da discesa e da fondo.
      L'articolo 2 modifica l'articolo 2 della legge n. 363 del 2003 inserendo fra le aree sciabili quelle destinate alle pratiche che si sono affermate in questi anni e che rappresentano un fenomeno di massa, e in particolare: le racchette da neve, il nordic walking nonché le camminate sulla neve in genere, che rappresentano un modo, anche per persone non particolarmente allenate, di avvicinarsi alla montagna e di praticare attività motoria all'aria aperta.
      L'articolo 3 modifica l'articolo 3 della legge n. 363 del 2003 e prevede l'estensione degli obblighi dei gestori in ordine alla sicurezza delle piste anche per quanto riguarda i percorsi attrezzati sulla neve.
      L'articolo 4 modifica l'articolo 4 della citata legge n. 363 del 2003, eliminando l'incomprensibile esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo dalla responsabilità civile dei gestori, perché, pur essendo indubbiamente meno pericoloso dello sci alpino, anche lo sci di fondo non è esente completamente da rischi e quindi è bene responsabilizzare i gestori affinché anche le piste per lo sci di fondo siano fatte a regola d'arte.
      L'articolo 5 integra la rubrica dell'articolo 5 della legge n. 363 del 2003, introducendo il concetto dell'«educazione» diretta alla prevenzione degli infortuni e incrementa i fondi per la diffusione dell'informazione e dell'educazione sui modi di affrontare le pratiche sportive sulla neve.
      L'articolo 6 modifica l'articolo 7 della legge n. 363 del 2003 estendendo gli obblighi di segnalazione di cattive condizioni di fondo delle piste anche ai percorsi attrezzati e imponendo ai gestori responsabili di dotare le piste di adeguati servizi igienici.
      Ma l'innovazione principale contenuta nell'articolo 5 è senza dubbio il rifinanziamento per 20 milioni di euro delle provvidenze previste per i gestori delle aree sciabili nell'anno 2007, lasciando alle leggi finanziarie successive il compito di fissare gli stanziamenti annuali.
      Viene introdotto, inoltre, un finanziamento specifico di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore dei gestori delle aree sciabili per la realizzazione di percorsi attrezzati per racchette da neve e nordic walking.
      Infine è previsto un finanziamento straordinario di 200 milioni di euro per l'anno 2007 per le attività economiche connesse alla pratica dello sci in quanto le stesse hanno subìto un danno molto pesante a causa dell'andamento climatico di questo inverno e del mancato innevamento dei primi tre mesi della stagione. Gli stanziamenti per gli anni successivi sono definiti in sede di legge finanziaria.
      Gli articoli 7, 8 e 9, introducono nel nostro ordinamento alcune norme contenute nel «Decalogo dello sciatore» adottato dalla Federazione internazionale sci.
      L'articolo 10 disciplina la risalita con gli sci ai piedi e con le racchette da neve lungo la pista da sci alpino, in modo da garantire agli sportivi la possibilità di effettuare la risalita su percorsi attrezzati definiti dal gestore e previo pagamento di un biglietto a prezzo ridotto.
      L'articolo 11 impone a tutti coloro che praticano lo sci fuori pista, con qualsiasi modalità, di munirsi sempre di apparecchi e di strumenti per la ricerca di persone sepolte sotto la neve in quanto tali pratiche sportive espongono al rischio di valanghe.
      L'articolo 12 modifica il titolo della legge n. 363 del 2003, prevedendo che la stessa si applica anche agli sport assimilati.
      L'articolo 13 definisce la copertura finanziaria del provvedimento.
 

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